International Watch · Osservatorio Bolkestein

Indennizzo al concessionario uscente: la perizia asseverata prima delle gare balneari

La gara non comincia con la pubblicazione del bando. Per determinare l'indennizzo al concessionario uscente, comincia prima: nella raccolta di evidenze verificabili sugli investimenti, sugli ammortamenti, sugli aiuti pubblici e sul valore delle opere.

Pubblicato: 12 settembre 2026 Aggiornato: 12 settembre 2026 Stato: analisi documentale Cluster: Bolkestein · gare · indennizzi

Che cosa è diventato operativo il 4 settembre 2026

Con l'Informativa n. 109/2026 del 4 settembre 2026, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha comunicato l'attivazione dell'elenco dei professionisti disponibili per la formazione delle cinquine richieste dagli enti concedenti.

Questo passaggio rende operativa la selezione dei possibili periti prevista dalla disciplina nazionale. Non equivale, però, all'approvazione di linee guida nazionali condivise con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non uniforma automaticamente i metodi di valutazione.

Che cosa stabilisce la legge sull'indennizzo

L'articolo 4, comma 9, della legge n. 118/2022, come modificato dal decreto-legge n. 131/2024, prevede che il concessionario uscente possa ricevere un indennizzo a carico del subentrante.

La determinazione riguarda il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati alla fine della concessione, al netto degli aiuti o delle sovvenzioni pubbliche eventualmente percepiti e non rimborsati. Sono considerate anche le condizioni stabilite dalla norma per l'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

Rientrano nel perimetro normativo anche gli investimenti conseguenti a eventi calamitosi dichiarati dalle autorità competenti o a obblighi di legge sopravvenuti. L'indennizzo non deriva quindi dalla sola qualità di concessionario uscente: richiede presupposti, documenti e quantificazione.

Perché la perizia deve precedere il bando

La legge dispone che la perizia sia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando. Il valore risultante incide infatti sulla posizione economica del possibile subentrante e deve essere conoscibile prima della presentazione dell'offerta.

Rinviare questa attività a una fase successiva renderebbe incompleto il quadro economico della procedura. Il Comune deve quindi programmare con anticipo raccolta documentale, formazione della cinquina, nomina, svolgimento della perizia e acquisizione formale del risultato.

Come funziona la cinquina dei professionisti

L'ente concedente richiede al presidente del CNDCEC cinque nominativi estratti dall'elenco dei professionisti disponibili. L'ente nomina quindi il professionista incaricato della perizia scegliendolo all'interno della cinquina ricevuta.

L'elenco nazionale agevola l'individuazione dei professionisti, ma la responsabilità amministrativa della nomina resta dell'ente concedente. La perizia deve essere asseverata e accompagnata dall'esplicita dichiarazione di responsabilità del professionista.

Nomina, incarico e costo non coincidono

Norma vincolante. L'ente concedente nomina il professionista tra cinque nominativi indicati dal presidente del CNDCEC. La spesa della perizia è sostenuta dal concessionario uscente.

Indicazione tecnico-professionale non vincolante. Nell'Informativa n. 107/2026 il CNDCEC suggerisce che l'incarico sia conferito direttamente dal concessionario uscente e che il pagamento dell'onorario sia assistito da una garanzia fideiussoria per almeno il 50 per cento.

Aspetto non ancora uniformato. Restano da consolidare la metodologia applicativa e le linee guida condivise con il MIT.

La sequenza nomina dell'ente → incarico dell'uscente → costo a carico dell'uscente → perizia utilizzata nel bando pone una questione interpretativa e procedurale di governance.

Non costituisce di per sé un'illegittimità accertata. Richiede però che atti, responsabilità, indipendenza professionale, flussi economici e acquisizione amministrativa della perizia siano chiaramente documentati.

Quali evidenze deve preparare il concessionario uscente

Il professionista deve poter collegare ogni valore dichiarato a un bene, a una spesa, a una data e alla concessione interessata. Il fascicolo probatorio dovrebbe comprendere almeno:

Devono inoltre essere separati i beni dell'impresa da quelli appartenenti al demanio o non rilevanti ai fini dell'indennizzo. Eventuali divergenze tra contabilità, titoli autorizzativi e stato dei luoghi devono rimanere visibili e motivate.

Quali atti deve adottare il Comune

Fase Soggetto responsabile Documento/evidenza Momento procedurale Rischio se manca
Avvio dell'istruttoria Ente concedente Atto di avvio e identificazione della concessione Prima della richiesta della cinquina Perimetro incerto
Raccolta probatoria Concessionario uscente Cespiti, fatture, pagamenti, autorizzazioni e ammortamenti Prima della perizia Valori non dimostrabili
Formazione della cinquina Presidente CNDCEC Cinque nominativi tratti dall'elenco Prima della nomina Selezione non conforme alla sequenza prevista
Nomina del professionista Ente concedente Provvedimento di nomina Prima del conferimento e della perizia Responsabilità non ricostruibile
Conferimento dell'incarico Da disciplinare negli atti Lettera d'incarico, compenso e garanzie Dopo la nomina Ambiguità su rapporto e indipendenza
Valutazione Professionista nominato Perizia asseverata e dichiarazione di responsabilità Prima del bando Indennizzo privo di base tecnica
Acquisizione Ente concedente Protocollo, verifica formale e richiamo negli atti Prima della pubblicazione Informazione economica non integrata nella gara
Pubblicazione della gara Ente concedente Bando, disciplinare e valore dell'indennizzo Avvio della selezione Offerte formulate su informazioni incomplete

Che cosa non è ancora definito in modo uniforme

L'attivazione dell'elenco non risolve da sola i problemi relativi ai criteri di stima, al trattamento delle diverse categorie di beni, alla verifica degli ammortamenti, all'equa remunerazione e alla relazione tra perizia, incarico professionale e procedimento amministrativo.

Le indicazioni del CNDCEC aiutano a rendere operativo il processo, ma devono essere distinte dalla norma vincolante. Allo stato non possono essere presentate come linee guida nazionali definitive concordate con il MIT.

I rischi che possono rallentare o rendere contestabile la gara

Checklist finale per enti e concessionari

Per l'ente concedente

Per il concessionario uscente

Dalle evidenze alla decisione amministrativa

Il punto non è automatizzare la determinazione dell'indennizzo. Una decisione amministrativa verificabile richiede che fonte, documento, responsabile, trasformazione e motivazione possano essere ricostruiti. È il richiamo metodologico che collega questa procedura all' Evidence Governance.

L'Osservatorio Bolkestein raccoglie il quadro normativo e i casi territoriali. La pagina sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6539/2026 approfondisce invece il termine transitorio, l'avvio delle gare e l'assenza di automatismi nell'indennizzo.

Per il rapporto tra diritto europeo, scarsità della risorsa e procedure competitive è disponibile l'analisi Bolkestein e spiagge: la Corte UE ha davvero eliminato l'obbligo delle gare? . Il Coastal Governance Institutional Use Case mostra, come proposta non implementata, una possibile struttura per mantenere separati fatti, inferenze e autorità decisionale.

Fonti primarie

Analisi informativa basata sulle fonti indicate. Non costituisce parere legale, contabile o estimativo.