International Watch · Osservatorio Bolkestein
Indennizzo al concessionario uscente: la perizia asseverata prima delle gare balneari
La gara non comincia con la pubblicazione del bando. Per determinare l'indennizzo al concessionario uscente, comincia prima: nella raccolta di evidenze verificabili sugli investimenti, sugli ammortamenti, sugli aiuti pubblici e sul valore delle opere.
Che cosa è diventato operativo il 4 settembre 2026
Con l'Informativa n. 109/2026 del 4 settembre 2026, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha comunicato l'attivazione dell'elenco dei professionisti disponibili per la formazione delle cinquine richieste dagli enti concedenti.
Questo passaggio rende operativa la selezione dei possibili periti prevista dalla disciplina nazionale. Non equivale, però, all'approvazione di linee guida nazionali condivise con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non uniforma automaticamente i metodi di valutazione.
Che cosa stabilisce la legge sull'indennizzo
L'articolo 4, comma 9, della legge n. 118/2022, come modificato dal decreto-legge n. 131/2024, prevede che il concessionario uscente possa ricevere un indennizzo a carico del subentrante.
La determinazione riguarda il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati alla fine della concessione, al netto degli aiuti o delle sovvenzioni pubbliche eventualmente percepiti e non rimborsati. Sono considerate anche le condizioni stabilite dalla norma per l'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Rientrano nel perimetro normativo anche gli investimenti conseguenti a eventi calamitosi dichiarati dalle autorità competenti o a obblighi di legge sopravvenuti. L'indennizzo non deriva quindi dalla sola qualità di concessionario uscente: richiede presupposti, documenti e quantificazione.
Perché la perizia deve precedere il bando
La legge dispone che la perizia sia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del bando. Il valore risultante incide infatti sulla posizione economica del possibile subentrante e deve essere conoscibile prima della presentazione dell'offerta.
Rinviare questa attività a una fase successiva renderebbe incompleto il quadro economico della procedura. Il Comune deve quindi programmare con anticipo raccolta documentale, formazione della cinquina, nomina, svolgimento della perizia e acquisizione formale del risultato.
Come funziona la cinquina dei professionisti
L'ente concedente richiede al presidente del CNDCEC cinque nominativi estratti dall'elenco dei professionisti disponibili. L'ente nomina quindi il professionista incaricato della perizia scegliendolo all'interno della cinquina ricevuta.
L'elenco nazionale agevola l'individuazione dei professionisti, ma la responsabilità amministrativa della nomina resta dell'ente concedente. La perizia deve essere asseverata e accompagnata dall'esplicita dichiarazione di responsabilità del professionista.
Nomina, incarico e costo non coincidono
Norma vincolante. L'ente concedente nomina il professionista tra cinque nominativi indicati dal presidente del CNDCEC. La spesa della perizia è sostenuta dal concessionario uscente.
Indicazione tecnico-professionale non vincolante. Nell'Informativa n. 107/2026 il CNDCEC suggerisce che l'incarico sia conferito direttamente dal concessionario uscente e che il pagamento dell'onorario sia assistito da una garanzia fideiussoria per almeno il 50 per cento.
Aspetto non ancora uniformato. Restano da consolidare la metodologia applicativa e le linee guida condivise con il MIT.
La sequenza nomina dell'ente → incarico dell'uscente → costo a carico dell'uscente → perizia utilizzata nel bando pone una questione interpretativa e procedurale di governance.
Non costituisce di per sé un'illegittimità accertata. Richiede però che atti, responsabilità, indipendenza professionale, flussi economici e acquisizione amministrativa della perizia siano chiaramente documentati.
Quali evidenze deve preparare il concessionario uscente
Il professionista deve poter collegare ogni valore dichiarato a un bene, a una spesa, a una data e alla concessione interessata. Il fascicolo probatorio dovrebbe comprendere almeno:
- libro cespiti aggiornato;
- fatture, quietanze e documenti bancari di pagamento;
- autorizzazioni, concessioni edilizie e titoli abilitativi;
- data di realizzazione e costo originario di ogni investimento;
- piani, criteri e quote di ammortamento applicate;
- contributi, sovvenzioni e altri aiuti pubblici ricevuti;
- investimenti effettuati negli ultimi cinque anni;
- interventi conseguenti a calamità o a obblighi di legge sopravvenuti;
- inventario e stato materiale delle opere e dei beni;
- corrispondenza tra beni contabili e beni presenti sulla concessione.
Devono inoltre essere separati i beni dell'impresa da quelli appartenenti al demanio o non rilevanti ai fini dell'indennizzo. Eventuali divergenze tra contabilità, titoli autorizzativi e stato dei luoghi devono rimanere visibili e motivate.
Quali atti deve adottare il Comune
| Fase | Soggetto responsabile | Documento/evidenza | Momento procedurale | Rischio se manca |
|---|---|---|---|---|
| Avvio dell'istruttoria | Ente concedente | Atto di avvio e identificazione della concessione | Prima della richiesta della cinquina | Perimetro incerto |
| Raccolta probatoria | Concessionario uscente | Cespiti, fatture, pagamenti, autorizzazioni e ammortamenti | Prima della perizia | Valori non dimostrabili |
| Formazione della cinquina | Presidente CNDCEC | Cinque nominativi tratti dall'elenco | Prima della nomina | Selezione non conforme alla sequenza prevista |
| Nomina del professionista | Ente concedente | Provvedimento di nomina | Prima del conferimento e della perizia | Responsabilità non ricostruibile |
| Conferimento dell'incarico | Da disciplinare negli atti | Lettera d'incarico, compenso e garanzie | Dopo la nomina | Ambiguità su rapporto e indipendenza |
| Valutazione | Professionista nominato | Perizia asseverata e dichiarazione di responsabilità | Prima del bando | Indennizzo privo di base tecnica |
| Acquisizione | Ente concedente | Protocollo, verifica formale e richiamo negli atti | Prima della pubblicazione | Informazione economica non integrata nella gara |
| Pubblicazione della gara | Ente concedente | Bando, disciplinare e valore dell'indennizzo | Avvio della selezione | Offerte formulate su informazioni incomplete |
Che cosa non è ancora definito in modo uniforme
L'attivazione dell'elenco non risolve da sola i problemi relativi ai criteri di stima, al trattamento delle diverse categorie di beni, alla verifica degli ammortamenti, all'equa remunerazione e alla relazione tra perizia, incarico professionale e procedimento amministrativo.
Le indicazioni del CNDCEC aiutano a rendere operativo il processo, ma devono essere distinte dalla norma vincolante. Allo stato non possono essere presentate come linee guida nazionali definitive concordate con il MIT.
I rischi che possono rallentare o rendere contestabile la gara
- fascicolo contabile incompleto o non riconciliato con i beni esistenti;
- investimenti privi di autorizzazione o di prova del pagamento;
- assenza di distinzione tra aiuti pubblici e capitale dell'impresa;
- ammortamenti non coerenti o non ricostruibili;
- incertezza sul soggetto che conferisce formalmente l'incarico;
- mancata documentazione dell'indipendenza del professionista;
- perizia acquisita dopo la pubblicazione del bando;
- valore dell'indennizzo non chiaramente comunicato ai concorrenti;
- metodologie differenti tra enti concedenti senza motivazione esplicita.
Checklist finale per enti e concessionari
Per l'ente concedente
- identificare esattamente concessione, beni e soggetto uscente;
- avviare formalmente l'istruttoria prima della gara;
- richiedere la cinquina al presidente del CNDCEC;
- motivare e formalizzare la nomina del professionista;
- disciplinare incarico, compenso, garanzie e indipendenza;
- acquisire la perizia asseverata prima di pubblicare il bando;
- rendere conoscibile il valore dell'indennizzo negli atti di gara;
- conservare fonti, versioni, responsabilità e passaggi istruttori.
Per il concessionario uscente
- riconciliare libro cespiti, fatture, pagamenti e stato dei luoghi;
- verificare autorizzazioni e titoli relativi agli investimenti;
- ricostruire costo originario, data e quota non ammortizzata;
- separare sovvenzioni e aiuti pubblici ricevuti;
- identificare gli investimenti degli ultimi cinque anni;
- documentare calamità e obblighi di legge sopravvenuti;
- segnalare beni non presenti, rimossi, deteriorati o demaniali;
- preparare un fascicolo indicizzato e verificabile.
Dalle evidenze alla decisione amministrativa
Il punto non è automatizzare la determinazione dell'indennizzo. Una decisione amministrativa verificabile richiede che fonte, documento, responsabile, trasformazione e motivazione possano essere ricostruiti. È il richiamo metodologico che collega questa procedura all' Evidence Governance.
L'Osservatorio Bolkestein raccoglie il quadro normativo e i casi territoriali. La pagina sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6539/2026 approfondisce invece il termine transitorio, l'avvio delle gare e l'assenza di automatismi nell'indennizzo.
Per il rapporto tra diritto europeo, scarsità della risorsa e procedure competitive è disponibile l'analisi Bolkestein e spiagge: la Corte UE ha davvero eliminato l'obbligo delle gare? . Il Coastal Governance Institutional Use Case mostra, come proposta non implementata, una possibile struttura per mantenere separati fatti, inferenze e autorità decisionale.
Fonti primarie
- CNDCEC, Informativa n. 109/2026 del 4 settembre 2026.
- CNDCEC, Informativa n. 107/2026 del 5 agosto 2026.
- Testo vigente del decreto-legge n. 131/2024, articolo 1, comma 9.
Analisi informativa basata sulle fonti indicate. Non costituisce parere legale, contabile o estimativo.